Art. 7

Dimissioni

In vigore dal 15 giu 1976
I membri ordinari e supplenti del Consiglio superiore della pubblica amministrazione possono in qualunque tempo dimettersi dall'ufficio. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Presidente del Consiglio superiore ed hanno effetto dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che nomina il nuovo membro.
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Dimissioni (Art. 7 Riordinamento del Consiglio superiore della pubblica amministrazione.) — Testo vigente | Portale Normativo