Art. 2
Attribuzioni del Consiglio superiore della pubblica amministrazione
In vigore dal 15 giu 1976
Il Consiglio superiore della pubblica amministrazione è organo di consulenza del Governo per le questioni inerenti l'organizzazione, il funzionamento ed il perfezionamento dei servizi dello Stato e degli enti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici.
Il Governo può affidare al Consiglio superiore della pubblica amministrazione nelle materie attribuite alla sua competenza lo studio di particolari questioni e la formulazione di proposte.
Il Consiglio può essere sentito per ogni questione generale interessante la pubblica amministrazione.
Il Consiglio è sentito inoltre nei singoli casi previsti dalla legge ed altresì:
su ogni proposta di modifica delle disposizioni concernenti la Scuola superiore della pubblica amministrazione;
sui programmi dei corsi di formazione e di preparazione dei dipendenti statali compresi quelli per la formazione dirigenziale.
Il Consiglio prende in esame annualmente lo schema di relazione di cui all'art. 30 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e formula pareri al Governo sugli indirizzi generali da seguire in materia di funzionamento della pubblica amministrazione, organizzazione degli uffici, semplificazione dei procedimenti e qualificazione del personale.
Il Consiglio superiore è convocato dal Presidente del Consiglio dei Ministri che ne richiede il parere di propria iniziativa o su richiesta dei Ministri o dei presidenti degli enti pubblici interessati.
Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali il Consiglio può conferire ai sensi dell'art. 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quale sostituito con l'art. 152 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, incarichi di studio o di ricerca ad esperti nelle materie di competenza della prima e della seconda sezione. Tali incarichi, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio superiore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-03-04;328#art-2