Art. 12

Adunanze

In vigore dal 15 giu 1976
Il Consiglio superiore esprime il proprio parere in adunanza generale, in adunanza congiunta di due sezioni e in adunanza di sezione. Sono trattate in adunanza generale: a) le questioni di competenza comuni alle tre sezioni; b) le questioni per le quali il Presidente del Consiglio dei Ministri espressamente lo richieda; c) le questioni per le quali le sezioni determinano che il parere vada dato in adunanza generale. Le adunanze del Consiglio superiore non sono pubbliche; le adunanze sono convocate con avvisi contenenti l'ordine del giorno.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-03-04;328#art-12

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