Art. 12
Adunanze
In vigore dal 15 giu 1976
Il Consiglio superiore esprime il proprio parere in adunanza generale, in adunanza congiunta di due sezioni e in adunanza di sezione.
Sono trattate in adunanza generale:
a) le questioni di competenza comuni alle tre sezioni;
b) le questioni per le quali il Presidente del Consiglio dei Ministri espressamente lo richieda;
c) le questioni per le quali le sezioni determinano che il parere vada dato in adunanza generale.
Le adunanze del Consiglio superiore non sono pubbliche; le adunanze sono convocate con avvisi contenenti l'ordine del giorno.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-03-04;328#art-12