Art. 9
Effetti della cessazione anticipata dall'incarico
In vigore dal 15 giu 1976
In caso di decesso, dimissioni o decadenza di un membro ordinario o supplente, la nomina del successore si effettua con l'osservanza delle forme previste dal presente decreto per la nomina dei componenti ordinari o supplenti del Consiglio ed avviene per un tempo pari a quello per cui sarebbe rimasta in carica la persona sostituita.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-03-04;328#art-9