Art. 14
Relazione
In vigore dal 15 giu 1976
I relatori e le commissioni eventualmente nominate devono far pervenire alla segreteria del Consiglio la relazione scritta almeno dieci giorni prima dell'adunanza.
Nello stesso termine deve pervenire alla segreteria l'eventuale relazione di minoranza.
La segreteria provvede a distribuire la relazione - o l'eventuale schema di parere di minoranza - ai presidenti di sezione nonché ai membri del Consiglio o della sezione, almeno cinque giorni prima dell'adunanza.
In caso di impedimento del relatore questi deve darne tempestiva notizia al Presidente il quale, considerata l'urgenza dell'affare, può nominare un nuovo relatore.
Il Presidente del Consiglio superiore può fissare il termine entro cui i pareri richiesti debbono essere espressi.
Ogni membro del Consiglio ha diritto di prendere visione della documentazione interessante i lavori del Consiglio che si trovi depositata anche in sezione diversa da quella cui egli appartiene.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-03-04;328#art-14