Art. 13

Relatore e commissioni referenti

In vigore dal 15 giu 1976
Il Presidente del Consiglio superiore nomina tra i membri ordinari uno o più relatori per gli affari da trattare in adunanza generale o in adunanza congiunta e fissa la data per la discussione. Alla nomina dei relatori per gli affari di competenza delle sezioni provvedono i presidenti di sezione, che fissano, altresì, le adunanze di discussione. In adunanza generale, in adunanza congiunta o in adunanza di sezione possono essere istituite commissioni referenti; la istituzione delle commissioni ed il numero dei loro componenti sono stabiliti con la maggioranza assoluta dei votanti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-03-04;328#art-13

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