Art. 15
Svolgimento delle adunanze e loro validità
In vigore dal 15 giu 1976
L'adunanza generale è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio superiore; l'adunanza congiunta è convocata e presieduta dal presidente più anziano di una delle due sezioni.
L'adunanza di sezione è convocata dal presidente della sezione.
Per la validità delle adunanze sia generale che congiunta o delle adunanze di sezione è necessaria la presenza di almeno due terzi dei membri ordinari o supplenti.
Per l'esame di affari che non riguardino questioni di carattere generale o che abbiano contenuto ricorrente, ciascuna sezione può istituire apposite commissioni nelle quali i rappresentanti del personale siano in numero proporzionale alla composizione della sezione. Un terzo dei membri della commissione o un quinto dei componenti la sezione può richiedere, entro quindici giorni dal deposito del parere nella segreteria che l'affare sia devoluto ad esame della sezione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-03-04;328#art-15