Art. 18
Membri della segreteria
In vigore dal 15 giu 1976
Il segretario generale del Consiglio superiore della pubblica amministrazione è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro preposto all'amministrazione cui l'impiegato appartiene ed è scelto tra gli impiegati dell'amministrazione dello Stato con qualifica di dirigente generale.
Con le stesse modalità di cui al comma precedente, sono nominati i tre segretari di sezione i quali debbono rivestire qualifica non inferiore a primo dirigente.
Il segretario generale del Consiglio superiore, ed i segretari di sezione, possono essere collocati fuori ruolo. I relativi provvedimenti, all'atto dell'entrata in vigore dei ruoli dei dirigenti unificati di cui all', primo comma, della legge 22 luglio 1975, n. 382, saranno revocati per i dirigenti appartenenti ai ruoli medesimi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-03-04;328#art-18