Art. 23
Aggiornamento albo dipendenti civili dello Stato
In vigore dal 15 giu 1976
All'art. 152 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto dei dipendenti civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono aggiunti i seguenti due commi:
"Alla tenuta dell'albo dei dipendenti civili dello Stato, istituito presso la segreteria del Consiglio superiore, si può provvedere a mezzo dei sistemi elettronici, utilizzando, di massima, i sistemi di elaborazione esistenti presso le pubbliche amministrazioni.
Le modalità organizzative del servizio e gli adempimenti delle singole amministrazioni in ordine all'invio e all'aggiornamento delle schede sono stabilite con regolamento di esecuzione".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 marzo 1976
LEONE
MORO - COSSIGA - COLOMBO - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1976
Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 31
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-03-04;328#art-23