Art. 5
Guarentigie
In vigore dal 15 giu 1976
I membri ordinari ed i loro supplenti, durante l'esercizio del loro ufficio, possono essere collocati a riposo solo a domanda o per raggiungimento dei limiti massimi di età o di servizio.
Gli stessi non possono essere collocati d'ufficio in aspettativa per infermità, dispensati dal servizio, sottoposti a procedimento disciplinare se non previo parere favorevole del Consiglio superiore della pubblica amministrazione. Tale parere è altresì necessario perché possa iniziarsi, dopo la cessazione dalla carica, procedimento disciplinare per addebiti relativi all'esercizio dell'ufficio o ad esso connessi. I membri ordinari ed i loro supplenti durante lo stesso periodo non possono essere trasferiti, se non a domanda o con loro consenso, a sede di servizio diversa da quella cui si trovano assegnati al momento della nomina.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-03-04;328#art-5