Art. 1
Composizione
In vigore dal 15 giu 1976
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 22 luglio 1975, n. 382, recante norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Udito il parere preliminare della Commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive integrazioni;
Sentito in via preliminare il Consiglio dei Ministri;
Udito il parere definitivo della predetta Commissione parlamentare;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;
Decreta:
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Composizione
Il Consiglio superiore della pubblica amministrazione è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro o dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri da lui delegato e si compone di membri ordinari e straordinari.
Il Consiglio si articola in tre sezioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-03-04;328#art-1