Art. 4

Procedura per la nomina dei membri ordinari e supplenti

In vigore dal 15 giu 1976
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, almeno sessanta giorni prima del compimento del quadriennio dalla data di costituzione o di rinnovo del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, invita i presidenti del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, l'avvocato generale dello Stato ed il Ministro per la pubblica istruzione a designare, nella rispettiva competenza, entro trenta giorni dalla richiesta, i magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, gli avvocati dello Stato ed i professori ordinari di università che dovranno far parte del Consiglio. Analogo invito è rivolto ad ogni Ministro affinché designi due dirigenti generali per la nomina a membro ordinario e supplente del Consiglio. Entro il termine di cui al primo comma, il Presidente del Consiglio dei Ministri invita le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative nonché le regioni, l'Unione province italiane e l'Associazione comuni di Italia ad effettuare le proprie designazioni. I decreti del Presidente della Repubblica, recanti la nomina dei membri ordinari e supplenti del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. In sede di prima applicazione, i termini per gli adempimenti di cui al presente articolo hanno decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
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