Art. 6
Durata dell'incarico
In vigore dal 15 giu 1976
I membri ordinari del Consiglio esercitano le loro attribuzioni dal momento della pubblicazione del decreto di nomina e rimangono in carica, anche dopo la scadenza del quadriennio, fino alla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente .
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-03-04;328#art-6