Art. 6

Durata dell'incarico

In vigore dal 15 giu 1976
I membri ordinari del Consiglio esercitano le loro attribuzioni dal momento della pubblicazione del decreto di nomina e rimangono in carica, anche dopo la scadenza del quadriennio, fino alla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-03-04;328#art-6

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