Art. 3

Nomina dei membri ordinari

In vigore dal 15 giu 1976
I membri ordinari del Consiglio superiore della pubblica amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. Sono membri ordinari: a) il ragioniere generale dello Stato; b) due magistrati del Consiglio di Stato e due della Corte dei conti con qualifica non inferiore a consigliere, designati dai rispettivi presidenti; c) quattordici dirigenti generali, scelti dal Presidente del Consiglio dei Ministri fra il personale appartenente a diverse amministrazioni ed aziende autonome dello Stato; d) un avvocato dello Stato con qualifica non inferiore a sostituto avvocato generale dello Stato, designato dall'avvocato generale; e) due professori ordinari di università, designati dal Ministro per la pubblica istruzione; f) quindici esperti in problemi di organizzazione, funzionamento e perfezionamento dei servizi degli enti pubblici, scelti dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Dieci di tali esperti sono scelti su designazione delle regioni, due su designazione dell'Associazione nazionale dei comuni italiani ed uno su designazione dell'Unione province italiane. A tale fine le regioni designano un esperto ciascuna, l'Associazione nazionale comuni italiani e l'Unione province italiane designano rispettivamente quattro e due esperti, esclusa in ogni caso la designazione di membri elettivi degli enti suddetti; g) venti dipendenti civili in rappresentanza del personale delle amministrazioni e delle aziende autonome dello Stato; h) quindici dipendenti degli enti pubblici in rappresentanza del personale, di cui undici appartenenti agli enti pubblici territoriali e quattro a quelli non territoriali a carattere nazionale. Alla nomina di tutti i rappresentanti del personale si provvede mediante designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative. Qualora tali designazioni non siano effettuate nel termine di trenta giorni dalla richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede d'ufficio. Per ciascuno dei membri ordinari è nominato, con le modalità previste dai commi precedenti, un membro supplente. I supplenti dei membri di cui al secondo comma, lettere b), c), d), e), ed f), sono scelti tra le categorie previste per i membri ordinari; il supplente del ragioniere generale dello Stato deve essere scelto tra gli ispettori generali capo della Ragioneria generale dello Stato. Il Consiglio superiore si rinnova ogni quattro anni, i membri possono essere riconfermati una sola volta. Questa disposizione si applica anche ai membri nominati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Consiglio elegge, in adunanza generale, con scrutinio segreto a maggioranza dei 3/5 dei membri in carica, un presidente ed un vice-presidente per ciascuna sezione. I presidenti sono eletti tra i membri di cui alle lettere b) e c) e per la terza sezione tra quelli scelti dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Qualora tale maggioranza non sia stata raggiunta da alcuno dei membri ordinari, o lo sia stata da uno solo di essi, si procede ad un secondo scrutinio, nel quale risulteranno eletti i membri che hanno conseguito la maggioranza assoluta. In caso negativo, è indetta una terza votazione di ballottaggio tra i membri che hanno ottenuto il maggior numero dei voti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-03-04;328#art-3

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