Accordo

Art. XIII

In vigore dal 18 mar 1976
Articolo XIII Qualora sorga una controversia fra le Parti contraenti in merito all'interpretazione o applicazione del presente accordo, le Parti contraenti cercheranno di risolverla attraverso negoziati diretti fra le loro autorità aeronautiche. Se queste ultime non riescono a raggiungere un accordo, la controversia sarà risolta attraverso i canali diplomatici delle Parti contraenti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-08-25;901#art-a-xiii

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