Accordo
Art. IX
In vigore dal 18 mar 1976
Articolo IX
1. Le tariffe da applicarsi sui servizi convenuti debbono essere
stabilite in misura ragionevole, prendente in debita considerazione tutti i principali fattori ad esse connessi, fra cui il costo di esercizio, un ragionevole profitto, le caratteristiche del servizio (quali gli "standards" di velocità e di comfort) e, ove ritenuto opportuno, le tariffe applicate da altre imprese su qualsiasi parte della rotta specificata. Tali tariffe devono essere determinate in conformità delle seguenti disposizioni del presente articolo.
2. Le tariffe di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono
essere concordate, per ognuna delle rotte specificate, tra le imprese designate, (ove ritenuto opportuno, in consultazione con altre imprese operanti sull'intera rotta o su una parte di essa).
3. Tutte le tariffe così concordate devono essere sottoposte per l'approvazione alle autorità aeronautiche di entrambe le Parti contraenti almeno novanta giorni prima della data proposta per la loro entrata in vigore. Tale termine può essere ridotto in casi speciali, se le autorità aeronautiche concordano in questo senso.
4. In caso di disaccordo tra le imprese designate per quanto
riguarda le tariffe, le autorità aeronautiche delle Parti contraenti cercheranno esse stesse di determinarle di comune accordo.
5. Qualora le autorità aeronautiche non concordino
nell'approvazione di una qualsiasi tariffa sottoposta ad esse, secondo quanto è previsto nel paragrafo 3 del presente articolo, o sulla determinazione di una qualsiasi tariffa, secondo quanto è previsto nel paragrafo 4, la controversia deve essere regolata in conformità delle disposizioni dell'articolo XIII del presente accordo.
6. Quando siano state stabilite in conformità delle disposizioni del presente articolo, le tariffe debbono rimanere in vigore fino a quando nuove tariffe non siano state determinate in conformità con le disposizioni del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-08-25;901#art-a-ix