Accordo
Art. VIII
In vigore dal 18 mar 1976
Articolo VIII
1. Le imprese designate di ciascuna Parte contraente godranno di
pari ed eque possibilità nell'esercizio dei servizi convenuti sulle rotte specificate tra i rispettivi territori.
2. I servizi convenuti eserciti dalle imprese designate delle due Parti contraenti dovranno adeguarsi alle esigenze del pubblico per il trasporto aereo sulle rotte specificate.
3. La frequenza dei servizi, gli orari, il tipo di aeromobile
impiegato dovranno essere concordati tra le imprese designate delle due Parti contraenti e dovranno essere sottoposti per approvazione alle autorità aeronautiche delle due Parti almeno sessanta giorni prima della prevista data di entrata in vigore.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-08-25;901#art-a-viii