Accordo

Art. XI

In vigore dal 18 mar 1976
Articolo XI 1. I saldi fra le entrate e le spese realizzati nel territorio di una Parte contraente dall'impresa designata dell'altra Parte contraente in connessione al trasporto di passeggeri, posta e merci saranno liberamente trasferiti in valuta convertibile al tasso ufficiale di cambio in vigore al momento in cui avviene il trasferimento e non saranno soggetti per quanto riguarda i trasferimenti ad imposizioni o restrizioni su base di reciprocità. Il trasferimento avverrà secondo le modalità tecniche fissate dalle disposizioni vigenti. 2. Qualora i pagamenti fra le Parti contraenti siano regolati da un accordo specifico esso verrà applicato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-08-25;901#art-a-xi

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