Accordo
Art. XV
In vigore dal 18 mar 1976
Articolo XV
Qualora venga conclusa una convenzione generale multilaterale sui trasporti aerei a cui aderiscano ambedue le Parti contraenti, il presente accordo verrà modificato onde renderlo compatibile con le disposizioni di tale convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-08-25;901#art-a-xv