Accordo

Art. XVII

In vigore dal 18 mar 1976
Articolo XVII Ciascuna Parte contraente potrà in qualsiasi momento notificare all'altra Parte contraente il proprio desiderio di por fine al presente accordo. Tale notifica sarà comunicata attraverso i canali diplomatici. In tal caso il presente accordo cesserà di aver vigore dodici mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte dell'altra Parte contraente, a meno che la denuncia non venga ritirata di comune accordo prima della fine di tale periodo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-08-25;901#art-a-xvii

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