Accordo
Art. XVII
In vigore dal 18 mar 1976
Articolo XVII
Ciascuna Parte contraente potrà in qualsiasi momento notificare
all'altra Parte contraente il proprio desiderio di por fine al presente accordo. Tale notifica sarà comunicata attraverso i canali diplomatici. In tal caso il presente accordo cesserà di aver vigore dodici mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte dell'altra Parte contraente, a meno che la denuncia non venga ritirata di comune accordo prima della fine di tale periodo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-08-25;901#art-a-xvii