Accordo
Art. XIV
In vigore dal 18 mar 1976
Articolo XIV
1. In uno spirito di stretta collaborazione le autorità
aeronautiche delle Parti contraenti si consulteranno di volta in volta allo scopo di assicurare che le disposizioni del presente accordo siano applicate ed osservate in modo soddisfacente.
2. Qualora una delle due Parti contraenti desideri modificare le
disposizioni del presente accordo, essa può in qualsiasi momento proporre per iscritto tali modifiche all'altra Parte contraente. Le consultazioni tra le due Parti contraenti in merito a tali proposte modifiche possono svolgersi verbalmente o per iscritto ed inizieranno, a meno che non sia diversamente concordato, nel periodo di sessanta giorni dalla data in cui la richiesta è stata avanzata da una delle Parti contraenti.
3. Qualora l'una o l'altra delle Parti contraenti desideri
modificare l'annesso del presente accordo, tale modifica sarà concordata tramite consultazioni tra le autorità aeronautiche delle due Parti contraenti.
4. Qualunque modifica al presente accordo o al suo annesso in base ai paragrafi 2 e 3 di questo articolo entrerà in vigore dopo essere stata confermata da uno scambio di note attraverso i canali diplomatici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-08-25;901#art-a-xiv