Accordo

Art. X

In vigore dal 18 mar 1976
Articolo X 1. Ciascuna Parte contraente conferirà all'impresa designata dell'altra Parte contraente, su base di reciprocità, il diritto di mantenere nei punti del proprio territorio indicati nella tabella delle rotte dell'altra Parte contraente, uffici e personale commerciale amministrativo e tecnico scelto fra i cittadini dell'uno e/o dell'altro Stato, necessari per le esigenze dell'impresa designata. 2. Il suddetto personale dovrà osservare le norme che regolano l'ingresso e la permanenza nel territorio dell'altra Parte contraente così come le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative applicabili su tale territorio. 3. Il numero di tale personale, fissato in base ad una intesa tra le imprese designate, sarà sottoposto alle autorità aeronautiche delle due Parti contraenti per la sua approvazione. 4. Ciascuna Parte contraente fornirà l'assistenza e le facilitazioni necessarie ai suddetti uffici e personale, anche per quanto riguarda il soggiorno di tale personale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-08-25;901#art-a-x

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo