Accordo

Art. VII

In vigore dal 18 mar 1976
Articolo VII 1. Gli aeromobili, gli equipaggi, i passeggeri ed il carico commerciale dell'impresa designata di una Parte contraente sono soggetti, sul territorio dell'altra Parte contraente, alle leggi, regolamenti e disposizioni amministrative riguardanti l'ordine e la sicurezza pubblica, specialmente quelle riguardanti la materia di controlli di frontiera, doganali e valutari nonché la materia di passaporti, soggiorno, questioni sanitarie, veterinarie e fito-sanitarie. 2. Le Parti contraenti prenderanno tutte le misure profilattiche, in relazione all'arrivo e alla partenza di un aereo, che siano necessarie, in conformità alle regole internazionali, per evitare la diffusione di malattie epidemiche.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-08-25;901#art-a-vii

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