Accordo
Art. VII
In vigore dal 18 mar 1976
Articolo VII
1. Gli aeromobili, gli equipaggi, i passeggeri ed il carico
commerciale dell'impresa designata di una Parte contraente sono soggetti, sul territorio dell'altra Parte contraente, alle leggi, regolamenti e disposizioni amministrative riguardanti l'ordine e la sicurezza pubblica, specialmente quelle riguardanti la materia di controlli di frontiera, doganali e valutari nonché la materia di passaporti, soggiorno, questioni sanitarie, veterinarie e fito-sanitarie.
2. Le Parti contraenti prenderanno tutte le misure profilattiche, in relazione all'arrivo e alla partenza di un aereo, che siano necessarie, in conformità alle regole internazionali, per evitare la diffusione di malattie epidemiche.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-08-25;901#art-a-vii