Accordo
Art. II
In vigore dal 18 mar 1976
Articolo II
1. Ciascuna Parte contraente concede all'altra Parte contraente i diritti specificati nel presente accordo al fine di istituire servizi aerei sulle rotte specificate nell'annesso al presente accordo. I servizi convenuti possono essere iniziati immediatamente o in un secondo momento, dopo che si sia adempiuto alle disposizioni dell'articolo III del presente accordo.
2. Subordinatamente all'osservanza delle disposizioni del presente accordo, l'impresa designata da ciascuna Parte contraente godrà dei seguenti diritti:
a) di attraversare senza scalo il territorio dell'altra Parte
contraente da e per Stati terzi;
b) di fare scalo nel territorio dell'altra Parte contraente per scopi non di traffico; e,
c) nell'esercizio di un servizio convenuto su una rotta
specificata, di fare scalo nel territorio dell'altra Parte contraente nei punti specificati per tale rotta nell'annesso al presente accordo, allo scopo di sbarcare o imbarcare traffico internazionale di passeggeri, merci o posta provenienti da o destinati al territorio della prima Parte contraente.
3. Nulla del paragrafo 2 di questo articolo sarà inteso conferire all'impresa di una Parte contraente il diritto di imbarcare nel territorio dell'altra Parte contraente, passeggeri, merci e posta destinati ad altro punto del territorio di questa ultima Parte contraente.
4. Le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative di una Parte contraente relativi all'entrata nel suo territorio o all'uscita da esso di aeromobili o servizi aerei operanti in navigazione aerea internazionale, o all'esercizio di tali aeromobili o servizi aerei mentre si trovano nel proprio territorio, saranno applicati agli aeromobili e ai servizi convenuti dell'impresa designata dall'altra Parte contraente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-08-25;901#art-a-ii