Accordo
Art. I
In vigore dal 18 mar 1976
ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA RELATIVO AI SERVIZI AEREI TRA I DUE STATI.
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
e
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA
Desiderando concludere un accordo al fine di istituire servizi
aerei tra i loro territori, hanno convenuto quanto segue:
Articolo I
1. Ai fini del presente accordo a meno che dal contesto non risulti
altrimenti:
a) il termine "autorità aeronautiche" significa, nel caso della Repubblica italiana il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile e nel caso della Repubblica democratica tedesca il Ministero dei trasporti - Amministrazione centrale per l'aviazione civile, ed in entrambi i casi ogni altra persona o ente autorizzati ad assolvere le funzioni attualmente esercitate dalle suddette autorità;
b) il termine "impresa designata" significa un'impresa che una
Parte contraente avrà designato, mediante notificazione scritta all'altra Parte contraente, a norma dell'articolo III del presente accordo per l'esercizio di servizi aerei sulle rotte specificate nell'annesso;
c) il termine "territorio" significa la terra ferma, le acque
territoriali adiacenti alla stessa e lo spazio aereo sovrastante, sotto la sovranità dello Stato in questione;
d) il termine "servizio aereo" significa qualsiasi servizio aereo
regolare operato con un aeromobile per il trasporto pubblico di passeggeri, posta o merci;
e) il termine "servizio aereo internazionale" significa un
servizio che passa attraverso lo spazio aereo al di sopra del territorio di più di uno Stato;
f) il termine "scalo per fini non commerciali" significa
l'atterraggio effettuato a qualsiasi titolo che non sia imbarcare o sbarcare passeggeri, merci o posta;
g) il termine le "rotte concordate" significa le rotte
specificate nell'annesso al presente accordo.
2. L'annesso al presente accordo ne forma parte integrante. Qualora
non venga specificamente previsto altrimenti i riferimenti all'accordo riguardano allo stesso modo anche l'annesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-08-25;901#art-a-i