Accordo

Art. I

In vigore dal 18 mar 1976
ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA RELATIVO AI SERVIZI AEREI TRA I DUE STATI. IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA e IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA Desiderando concludere un accordo al fine di istituire servizi aerei tra i loro territori, hanno convenuto quanto segue: Articolo I 1. Ai fini del presente accordo a meno che dal contesto non risulti altrimenti: a) il termine "autorità aeronautiche" significa, nel caso della Repubblica italiana il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile e nel caso della Repubblica democratica tedesca il Ministero dei trasporti - Amministrazione centrale per l'aviazione civile, ed in entrambi i casi ogni altra persona o ente autorizzati ad assolvere le funzioni attualmente esercitate dalle suddette autorità; b) il termine "impresa designata" significa un'impresa che una Parte contraente avrà designato, mediante notificazione scritta all'altra Parte contraente, a norma dell'articolo III del presente accordo per l'esercizio di servizi aerei sulle rotte specificate nell'annesso; c) il termine "territorio" significa la terra ferma, le acque territoriali adiacenti alla stessa e lo spazio aereo sovrastante, sotto la sovranità dello Stato in questione; d) il termine "servizio aereo" significa qualsiasi servizio aereo regolare operato con un aeromobile per il trasporto pubblico di passeggeri, posta o merci; e) il termine "servizio aereo internazionale" significa un servizio che passa attraverso lo spazio aereo al di sopra del territorio di più di uno Stato; f) il termine "scalo per fini non commerciali" significa l'atterraggio effettuato a qualsiasi titolo che non sia imbarcare o sbarcare passeggeri, merci o posta; g) il termine le "rotte concordate" significa le rotte specificate nell'annesso al presente accordo. 2. L'annesso al presente accordo ne forma parte integrante. Qualora non venga specificamente previsto altrimenti i riferimenti all'accordo riguardano allo stesso modo anche l'annesso.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-08-25;901#art-a-i

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