Accordo

Art. III

In vigore dal 18 mar 1976
Articolo III 1. Ciascuna Parte contraente ha il diritto di designare per iscritto - a mezzo delle proprie autorità aeronautiche - all'altra Parte contraente un'impresa ai fini dell'esercizio dei servizi convenuti sulle rotte specificate. 2. Ricevuta la designazione, la Parte contraente deve - per mezzo delle proprie autorità aeronautiche e subordinatamente all'osservanza delle disposizioni dei paragrafi 3 e 4 di questo articolo e delle disposizioni dell'articolo VIII - concedere senza indugio all'impresa designata la relativa autorizzazione d'esercizio. 3. Le autorità aeronautiche di una Parte contraente possono richiedere all'impresa designata dall'altra Parte contraente di fornire loro la dimostrazione soddisfacente che essa è in grado di osservare le condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti che esse applicano di regola all'attività dei vettori aerei e all'esercizio dei servizi aerei internazionali commerciali. 4. Ciascuna Parte contraente ha il diritto di non accettare la designazione di un'impresa o di sospendere o revocare a un'impresa l'esercizio dei diritti indicati al paragrafo 2 dell'articolo II del presente accordo, o d'imporre le condizioni che essa ritenga necessarie all'esercizio da parte di un'impresa dei diritti anzidetti, nel caso in cui essa non abbia la prova soddisfacente che la proprietà sostanziale e l'effettivo controllo di tale impresa sono nelle mani della Parte contraente o in quelle di cittadini della Parte contraente che ha designato l'impresa. 5. L'impresa così designata e autorizzata può cominciare a esercire i servizi convenuti in qualsiasi momento, subordinatamente all'osservanza delle disposizioni dell'articolo VIII. 6. Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di sospendere o revocare l'autorizzazione d'esercizio ovvero di imporre quelle appropriate condizioni che riterrà necessarie nel caso che l'impresa designata venga meno all'osservanza delle leggi e dei regolamenti della Parte che concede quei diritti nel caso che, a giudizio della prima Parte, risulti una mancata osservanza delle condizioni in base alle quali, secondo quanto previsto dall'accordo, sono stati concessi i diritti. Tale azione sarà adottata soltanto dopo consultazione tra le due Parti contraenti e tale consultazione avrà inizio entro il termine di sessanta giorni dalla data della richiesta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-08-25;901#art-a-iii

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