Accordo
Art. VI
In vigore dal 18 mar 1976
Articolo VI
1. Gli aeromobili dell'impresa designata da una Parte contraente, impiegati nell'esercizio dei servizi aerei internazionali previsti dal presente accordo, come pure le riserve di carburante e lubrificante, le provviste di bordo, le parti di ricambio, il materiale pubblicitario della compagnia aerea ed il normale equipaggiamento di bordo esistenti su tali aeromobili, sono esentati, all'entrata nel territorio dell'altra Parte contraente, dai dazi doganali, spese di ispezione ed ogni gravame fiscale.
2. Sono ugualmente esentati dai predetti oneri doganali e fiscali, con l'esclusione dei diritti remunerativi di servizi resi:
a) i carburanti, i lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio, il materiale pubblicitario della compagnia aerea ed il normale equipaggiamento di bordo introdotti e depositati nel territorio di una Parte contraente dalla impresa designata dall'altra Parte contraente, per l'uso esclusivo degli aeromobili di tale impresa;
b) i carburanti, i lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e l'equipaggiamento normale di bordo che gli aeromobili dell'impresa designata da una Parte contraente impiegati nei servizi aerei convenuti prendono a bordo nel territorio dell'altra Parte contraente, secondo i limiti e le condizioni stabiliti dalle autorità della detta altra Parte contraente, ai fini del loro uso e consumo in volo.
3. I materiali che beneficiano delle agevolazioni indicate nei
precedenti paragrafi non possono essere utilizzati per usi diversi dai servizi aerei e debbono essere riesportati in caso di mancato impiego, a meno che non ne sia autorizzata la cessione ad altra impresa aerea o la nazionalizzazione secondo le prescrizioni in vigore nel territorio della Parte contraente interessata.
4. Le esenzioni previste dal presente articolo, applicabili anche alla parte dei suindicati materiali che viene usata o consumata nel corso dei voli al di sopra del territorio della Parte contraente che concede l'agevolazione, possono essere subordinate alla osservanza di particolari formalità normalmente applicata nel detto territorio, ivi compresi i controlli doganali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-08-25;901#art-a-vi