Accordo

Art. V

In vigore dal 18 mar 1976
Articolo V Gli aeromobili delle imprese di navigazione aerea designate devono portare, durante i voli sul territorio nazionale dell'altra Parte contraente, i contrassegni di nazionalità e di registrazione previsti per i voli internazionali.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-08-25;901#art-a-v

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