Accordo
Art. IV
In vigore dal 18 mar 1976
Articolo IV
1. I certificati di navigabilità, i brevetti di attitudine e le
licenze, rilasciati o resi validi da una delle Parti contraenti, saranno, durante il periodo della loro validità, riconosciuti dall'altra Parte contraente. Ciascuna Parte contraente si riserva, tuttavia, il diritto di non riconoscere validi, per la circolazione sul proprio territorio, i brevetti di attitudine e le licenze rilasciati ai propri cittadini dall'altra Parte contraente o da un terzo Stato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-08-25;901#art-a-iv