Accordo

Art. 17

In vigore dal 18 mar 1976
Ogni Parte contraente potrà, in qualsiasi momento, notificare all'altra Parte contraente la propria intenzione di denunciare il presente accordo. Una tale notifica sarà comunicata contemporaneamente all'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale. La denuncia avrà effetto 12 (dodici) mesi dopo la data della ricezione della notifica da parte dell'altra Parte contraente, a meno che tale denuncia non sia ritirata, di comune accordo, prima della fine di tale periodo. In mancanza di accusa di ricezione da parte dell'altra Parte contraente la notifica sarà considerata come pervenuta 14 (quattordici) giorni dopo la data in cui l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale ne avrà ricevuto comunicazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-08-25;901#art-a-17

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