Accordo
Art. 13
In vigore dal 18 mar 1976
1. Qualora l'una o l'altra delle Parti contraenti giudichi
auspicabile modificare una disposizione qualsiasi del presente accordo, potrà chiedere una consultazione con l'altra Parte contraente. Ogni modifica al presente accordo entrerà in vigore quando, per quanto concerne tale modifica, le due Parti contraenti si saranno reciprocamente notificato l'adempimento delle loro formalità costituzionali relative alla conclusione e all'entrata in vigore degli accordi internazionali.
2. Modifiche all'allegato del presente accordo potranno essere
direttamente concordate fra le autorità aeronautiche delle Parti contraenti. Esse entreranno in vigore dopo essere state confermate da uno scambio di note diplomatiche.
3. Una consultazione fra le Parti contraenti o fra le autorità
aeronautiche relativa alla modifica del presente accordo o del suo allegato, dovrà avere inizio entro 60 (sessanta) giorni a partire dalla data della ricezione di una richiesta in tal senso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-08-25;901#art-a-13