Accordo
Art. 8
In vigore dal 18 mar 1976
1. Gli aeromobili della compagnia aerea designata da una Parte
contraente, utilizzati nell'esercizio dei servizi aerei internazionali previsti dal presente accordo, nonché le riserve di carburante e lubrificanti, gli equipaggiamenti normali di bordo, i pezzi di ricambio, le provviste di bordo, ivi comprese le derrate alimentari, le bevande e i tabacchi, nonché gli articoli destinati ad essere venduti in quantità limitata ai passeggeri durante il volo che si trovano a bordo di tali aeromobili, sono esenti, all'ingresso sul territorio dell'altra Parte contraente, dai diritti di dogana, tasse di controllo e da ogni onere fiscale, a condizione che i suddetti articoli restino a bordo delle aeronavi fino alla loro partenza da detto territorio.
2. Sono inoltre esenti dai diritti di dogana e fiscali sopra
menzionati, ad eccezione delle somme dovute per i servizi prestati:
a) i carburanti, i lubrificanti, le provviste di bordo, i pezzi di ricambio e gli equipaggiamenti normali di bordo introdotti e depositati sul territorio di una delle Parti contraenti dalla compagnia aerea designata dall'altra Parte contraente ai fini della utilizzazione esclusiva da parte degli aeromobili di detta compagnia.
Gli stessi articoli, in caso di scalo forzato o di scalo su un
aeroporto di riserva, possono essere trasportati sotto controllo doganale sul luogo dove si trova l'aeromobile;
b) i carburanti, i lubrificanti, le provviste di bordo, i pezzi di ricambio e gli equipaggiamenti normali di bordo che gli aeromobili della compagnia aerea designata da una delle Parti contraenti, utilizzati nei servizi aerei concordati, imbarcano sul territorio dell'altra Parte contraente secondo i limiti e le condizioni fissate dalle autorità della suddetta altra Parte contraente, per essere utilizzati esclusivamente a bordo degli aeromobili.
3. Gli articoli che beneficiano di un regime di favore in virtù
dei precedenti commi non possono essere utilizzati a fini diversi dall'esercizio dei servizi aerei e devono essere riesportati nel caso in cui non possono essere utilizzati, a meno che la loro cessione ad altre compagnie aeree o la loro nazionalizzazione non siano concesse conformemente alle disposizioni in vigore sul territorio della Parte contraente interessata.
Le esenzioni previste nel presente articolo, applicabili anche alla
parte dei materiali sopra indicati che è utilizzata dai voli al disopra del territorio della Parte contraente che ha accordato tale facilitazione, possono essere subordinate all'osservanza delle formalità normalmente applicate in detto territorio, ivi compresi i controlli doganali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-08-25;901#art-a-8