Accordo

Art. 7

In vigore dal 18 mar 1976
1. Le tariffe per ogni servizio convenuto saranno stabilite a tassi ragionevoli tenendo conto di tutti gli elementi determinanti quali il costo di esercizio, un profitto ragionevole, le caratteristiche di ciascun servizio e le tariffe di altre compagnie aeree che utilizzino in tutto o in parte la stessa rotta. 2. Le tariffe di cui al paragrafo 1 del presente articolo verranno, se possibile, fissate di comune accordo dalle compagnie aeree designate dalle due Parti contraenti e dopo consultazione con altre compagnie aeree operanti su tutta o parte della stessa rotta. Le imprese designate dovranno, per quanto possibile, realizzare tale accordo ricorrendo alla procedura di fissazione delle tariffe istituite dall'Associazione per il trasporto aereo internazionale (IATA). 3. Le tariffe così fissate saranno sottoposte all'approvazione delle autorità aeronautiche delle Parti contraenti almeno 60 (sessanta) giorni prima della data prevista per la loro entrata in vigore. In casi particolari, tale termine potrà essere ridotto, previo accordo di dette autorità. 4. Se le compagnie designate non riescono a raggiungere un accordo o se le tariffe da loro fissate non vengono approvate dalle autorità aeronautiche di una Parte contraente, le autorità aeronautiche delle due Parti contraenti fisseranno tali tariffe di comune accordo. 5. Nel caso in cui l'accordo fra le autorità aeronautiche di cui al paragrafo 4 del presente articolo non possa essere raggiunto, la controversia sarà sottoposta alla procedura prevista dall' del presente accordo. 6. Le tariffe già fissate rimarranno in vigore fino a quando non vengano fissate le nuove tariffe conformemente alle disposizioni del presente articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-08-25;901#art-a-7

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