Accordo

Art. 6

In vigore dal 18 mar 1976
1. Prima dell'inizio dei due periodi che vanno dal 1 aprile al 31 ottobre e dal 1 novembre al 31 marzo dell'anno seguente, le compagnie aeree designate dalle due Parti contraenti determineranno, di comune accordo, la frequenza dei servizi, la ripartizione degli orari e le altre condizioni economiche e tecniche per l'esercizio dei servizi convenuti. Le intese su tali questioni saranno sottoposte per l'approvazione alle autorità aeronautiche di ciascuna Parte contraente, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di quest'ultima. 2. Gli orari dei servizi convenuti saranno sottoposti per l'approvazione alle autorità aeronautiche delle due Parti contraenti almeno 60 (sessanta) giorni prima dell'inizio dell'esercizio di tali servizi. La stessa regola si applicherà agli ulteriori cambiamenti. Tale termine può essere ridotto in casi speciali se le autorità aeronautiche ne convengono. 3. Le autorità aeronautiche di ciascuna delle Parti contraenti dovranno fornire alle autorità aeronautiche dell'altra Parte contraente, su loro richiesta, i dati statistici di esercizio relativi all'utilizzo della capacità di trasporto offerta sui servizi provenienti dalla o destinati all'altra Parte contraente, da parte della compagnia aerea designata dalla prima Parte contraente sulle rotte specificate nell'allegato al presente accordo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-08-25;901#art-a-6

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