Accordo
Art. 1
In vigore dal 18 mar 1976
TRADUZIONE NON UFFICIALE
N.B. - Il testo facente fede è unicamente quello in lingua
francese.
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI BULGARIA RELATIVO AI TRASPORTI AEREI CIVILI.
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
e
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI BULGARIA
Essendo membri della convenzione relativa all'aviazione civile
internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944,
Desiderosi di sviluppare la cooperazione internazionale nel campo del trasporto aereo, e
Desiderosi di concludere un accordo allo scopo di stabilire servizi
aerei regolari fra i loro rispettivi Paesi,
Hanno designato loro plenipotenziari i quali hanno hanno convenuto quanto segue:
1. Per l'applicazione del presente accordo e del suo allegato:
a) Il termine "convenzione" significa la convenzione relativa
all'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e comprende ogni allegato adottato ai sensi dell'articolo 90 della convenzione e ogni emendamento degli allegati o della convenzione ai sensi degli articoli 90 e 94, dal momento in cui tali allegati ed emendamenti sono entrati in vigore o sono ratificati dai due Stati contraenti.
b) Il termine "autorità aeronautiche" significa, per quel che
concerne la Bulgaria, il Ministero dei trasporti e per quel che concerne l'Italia, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile, o, in entrambi i casi, ogni organismo autorizzato a svolgere le funzioni che sono attualmente attribuite alle suddette autorità.
c) Il termine "compagnia designata" significa una compagnia di
trasporti aerei che una delle Parti contraenti ha designato, conformemente all' del presente accordo, per l'esercizio dei servizi aerei convenuti.
d) Il termine "territorio" in rapporto a uno Stato significa le regioni terrestri e le acque territoriali ivi adiacenti che si trovano sotto la sovranità di detto Stato.
e) I termini "servizio aereo", "servizio aereo internazionale" e "scalo per scopi non commerciali" hanno il significato loro dato dall'articolo 96 della convenzione.
f) II termine "capacità di un'aeronave" significa il carico
commerciale di un'aeronave espresso in termini di numero di posti/passeggeri e di pesi e volume delle merci o delle spedizioni postali.
L'espressione "capacità offerta" significa il totale delle
capacità delle aeronavi impiegate nell'esercizio di ciascuno dei servizi aerei convenuti, moltiplicato per la frequenza dei voli effettuati da tali aeronavi durante un determinato periodo di tempo.
2. L'allegato di questo accordo è considerato come parte
integrante dell'accordo stesso e ciascun riferimento all'accordo si riferisce anche al suo allegato a meno che non sia espressamente previsto altrimenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-08-25;901#art-a-1