Accordo

Art. 3

In vigore dal 18 mar 1976
1. Ciascuna Parte contraente avrà il diritto di designare una compagnia aerea per esercitare i servizi convenuti. Tale designazione formerà l'oggetto di una notifica scritta fra le autorità aeronautiche delle due Parti contraenti. 2. La Parte contraente che ha ricevuto la notifica di designazione accorderà senza indugio alla compagnia designata dell'altra Parte contraente, salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, l'autorizzazione di esercizio necessaria. 3. Le autorità aeronautiche di una Parte contraente potranno esigere che la compagnia designata dall'altra Parte contraente dimostri di essere in grado di adempiere le condizioni prescritte dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicate da dette autorità per l'esercizio dei servizi aerei internazionali. 4. Ciascuna Parte contraente avrà il diritto di non accordare l'autorizzazione di esercizio prevista nel paragrafo 2 del presente articolo o di imporre quelle condizioni che riterrà necessarie per l'esercizio, da parte della compagnia designata, dei diritti specificati nell' del presente accordo, qualora detta Parte contraente non fornisca la prova che una parte preponderante della proprietà e il controllo effettivo di tale compagnia appartengono alla Parte contraente che ha designato la compagnia o a cittadini di quest'ultima. 5. A partire dalla ricezione dell'autorizzazione prevista nel paragrafo 2 del presente articolo, la compagnia designata potrà cominciare ad esercitare i servizi concordati in ogni momento, sempre che siano soddisfatte le condizioni contenute nell'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-08-25;901#art-a-3

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