Accordo
Art. 5
In vigore dal 18 mar 1976
1. Le compagnie designate godranno di possibilità eque ed uguali per l'esercizio dei servizi concordati tra i territori delle Parti contraenti.
2. Nell'esercizio dei servizi concordati, la compagnia designata da
ciascuna Parte contraente terrà conto degli interessi della compagnia designata dall'altra Parte contraente, al fine di non pregiudicare indebitamente i servizi aerei forniti da quest'ultima sulle rotte indicate o su una parte di esse.
3. L'esercizio dei servizi convenuti sarà organizzato in stretta relazione con la domanda di trasporto del pubblico sulle rotte specificate. L'obiettivo primario di ciascuno dei servizi convenuti sarà quello di offrire una capacità di trasporto corrispondente alla domanda corrente e ragionevolmente prevedibile di trasporto di passeggeri, merci e spedizioni postali in provenienza da o destinati al territorio della Parte contraente che avrà designato la compagnia che effettua detto servizio.
4. I diritti accordati a ciascuna compagnia designata al trasporto di passeggeri, merci e spedizioni postali tra il territorio dell'altra Parte contraente e i territori di Stati terzi saranno esercitati nel rispetto dei principi generali di sviluppo dei trasporti aerei internazionali, secondo i quali la capacità di trasporto offerta deve essere in relazione con:
a) la domanda di trasporto verso o dal territorio della Parte
contraente che avrà designato la compagnia;
b) la domanda di trasporto esistente nella regione attraversata dalla linea aerea rispettiva, tenuto conto dei servizi aerei assicurati dalle compagnie di altri Stati della regione;
c) le esigenze di un esercizio economico dei servizi diretti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-08-25;901#art-a-5