Accordo

Art. 9

In vigore dal 18 mar 1976
1. Le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di ciascuna Parte contraente che regolano sul suo territorio l'entrata, la sosta e l'uscita degli aeromobili impiegati nella navigazione aerea internazionale o l'esercizio, la navigazione e il comando di tali aeromobili durante la loro sosta all'interno del suo territorio si applicheranno agli aeromobili della compagnia aerea designata dall'altra Parte contraente. 2. Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di ciascuna Parte contraente che regolano sul suo territorio l'entrata, la sosta e l'uscita dei passeggeri, equipaggi, merci e spedizioni postali, quali quelle relative alle formalità di entrata, di uscita, di emigrazione e di immigrazione, alla materia doganale o alle misure sanitarie si applicheranno ai passeggeri, equipaggi, merci o spedizioni postali trasportati dagli aeromobili della compagnia aerea designata dall'altra Parte contraente, durante la loro sosta su detto territorio. 3. Le tasse e gli altri diritti per la utilizzazione degli aeroporti, delle installazioni e dell'equipaggiamento tecnico sul territorio di una Parte contraente saranno percepiti conformemente ai tassi e alle tariffe stabilite dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di tale Parte contraente.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-08-25;901#art-a-9

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