Accordo
Art. 12
In vigore dal 18 mar 1976
In uno spirito di stretta collaborazione, le autorità aeronautiche
delle Parti contraenti si consulteranno di tanto in tanto al fine di assicurarsi che i principii definiti nel presente accordo vengano applicati e che gli obiettivi di quest'ultimo vengano realizzati in modo soddisfacente.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-08-25;901#art-a-12