Art. 12
Accordo

Art. 12

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In vigore dal 18 mar 1976
In uno spirito di stretta collaborazione, le autorità aeronautiche delle Parti contraenti si consulteranno di tanto in tanto al fine di assicurarsi che i principii definiti nel presente accordo vengano applicati e che gli obiettivi di quest'ultimo vengano realizzati in modo soddisfacente.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-08-25;901#art-a-12