Accordo

Art. 14

In vigore dal 18 mar 1976
Ogni controversia relativa all'interpretazione o alla applicazione del presente accordo o del suo allegato sarà regolata da negoziati diretti tra le autorità aeronautiche delle due Parti contraenti. Se dette autorità non riusciranno a raggiungere un accordo, la controversia dovrà essere regolata per via diplomatica.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-08-25;901#art-a-14

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