Accordo
Art. 10
In vigore dal 18 mar 1976
Ciascuna Parte contraente darà, su una base di reciprocità, alla compagnia aerea designata dall'altra Parte contraente il diritto di mantenere, nei punti indicati dalla tabella delle rotte, sul territorio dell'altra Parte contraente, uffici e personale commerciale, amministrativo e tecnico scelto tra i cittadini di uno e/o dell'altro Paese, necessari alle esigenze della compagnia aerea designata.
Detto personale dovrà rispettare le norme che regolano l'entrata e
la sosta sul territorio dell'altra Parte contraente, nonché le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili su tale territorio.
L'organico di tale personale sarà stabilito sulla base di un
accordo fra le compagnie aeree designate e sarà presentato alle autorità aeronautiche delle due Parti contraenti per la sua approvazione.
Ciascuna Parte contraente fornirà l'assistenza e le facilitazioni necessarie ai suddetti uffici e personale anche per quanto riguarda il soggiorno di quest'ultimo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-08-25;901#art-a-10