Accordo

Art. 11

In vigore dal 18 mar 1976
Il saldo fra le entrate e le uscite effettuate sul territorio di una Parte contraente dalla compagnia designata dall'altra Parte contraente sarà trasferito conformemente alle disposizioni dell'accordo dei pagamenti in vigore fra le due Parti contraenti. Nel caso in cui tale accordo non esista, i pagamenti saranno effettuati in divise convertibili. Le somme in questione saranno liberamente trasferite e non saranno sottoposte ad alcuna imposizione o restrizione su una base di reciprocità.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-08-25;901#art-a-11

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