Accordo
Art. 4
In vigore dal 18 mar 1976
1. Ciascuna Parte contraente avrà il diritto di revocare
un'autorizzazione di esercizio o di sospendere l'esercizio, da parte della compagnia designata dall'altra Parte contraente, dei diritti specificati nell' del presente accordo, o di sottoporre l'esercizio di tali diritti alle condizioni che giudicherà necessarie, se:
a) non fornisce la prova che una parte preponderante della
proprietà e il controllo effettivo di tale compagnia appartengano alla Parte contraente che ha designato la compagnia o a cittadini di quest'ultima, o
b) tale compagnia non si è conformata alle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative della Parte contraente
che ha accordato questi diritti, o
c) tale compagnia non esercita i servizi concordati alle
condizioni prescritte dal presente accordo e dal suo allegato.
2. A meno che la revoca, la sospensione o la determinazione delle condizioni previste nel paragrafo 1 del presente articolo non siano immediatamente necessarie per evitare nuove infrazioni alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, un tale diritto non potrà essere esercitato che dopo consultazione con l'altra Parte contraente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-08-25;901#art-a-4