Accordo
Art. 2
In vigore dal 18 mar 1976
1. Ciascuna Parte contraente accorda all'altra Parte contraente i diritti previsti nel presente accordo al fine di istituire servizi aerei sulle rotte specificate nelle tabelle contenute nell'allegato al presente accordo. Tali servizi e tali rotte vengono denominati qui di seguito "servizi convenuti" e "rotte specificate".
2. La compagnia designata da ciascuna Parte contraente godrà dei seguenti diritti:
a) del diritto di volare senza scalo sul territorio dell'altra
Parte contraente;
b) del diritto di effettuare scali non commerciali su detto
territorio;
c) del diritto di imbarcare e sbarcare, su detto territorio, nei servizi convenuti, passeggeri, merci o spedizioni postali, alle condizioni stabilite dal presente accordo e dal suo allegato.
3. Nessuna disposizione del presente accordo potrà essere
interpretata come tale da conferire alla compagnia designata da una delle Parti contraenti il diritto d'imbarcare sul territorio dell'altra Parte contraente passeggeri, merci o spedizioni postali trasportati dietro remunerazione e destinati a un altro punto del territorio di tale altra Parte contraente ("cabotaggio").
4. Ai fini degli scopi menzionati nel paragrafo 2 di tale articolo ciascuno Stato contraente può indicare le rotte aeree che vanno seguite sul proprio territorio da ciascuna aeronave dell'altro Stato contraente e gli aeroporti che vanno utilizzati per tali servizi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-08-25;901#art-a-2