Accordo
Art. XII
In vigore dal 18 mar 1976
Articolo XII
Ciascuna Parte contraente designerà nel proprio territorio gli
aeroporti e gli aeroporti alternati che dovranno essere usati dall'impresa designata dell'altra Parte contraente per l'esercizio delle rotte specificate. Essa fornirà a quest'ultima, mentre si trova sul proprio territorio, i servizi di comunicazione, di navigazione, meteorologici ed altri servizi ausiliari necessari per l'operazione dei servizi concordati.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-08-25;901#art-a-xii