Accordo

Art. XVI

In vigore dal 18 mar 1976
Articolo XVI 1. In caso di incidente aereo degli aeromobili dell'impresa aerea designata da una Parte contraente nel territorio dell'altra Parte contraente, la Parte contraente sul cui territorio si è verificato l'incidente dovrà informare immediatamente l'altra Parte contraente con i mezzi più celeri e promuoverà subito un'inchiesta circa i motivi e circostanze dell'incidente. 2. La Parte contraente nel cui territorio, e per quanto possibile nella cui area di giurisdizione del controllo del traffico aereo, si è verificato l'incidente prenderà le misure possibili per assicurare la conservazione delle prove, ivi compresa la sicura custodia dell'aeromobile e del suo contenuto, per tutto quel periodo che risulti necessario ai fini di un'inchiesta e presterà adeguata assistenza ai passeggeri ed ai membri dell'equipaggio dell'aeromobile. 3. La Parte contraente che conduce l'inchiesta dovrà facilitare l'accesso all'aeromobile, al suo contenuto e a qualsiasi parte di esso. 4. La Parte contraente il cui aeromobile ha subito l'incidente avrà diritto di nominare un proprio rappresentante accreditato e suoi consulenti che possono essere presenti all'inchiesta in qualità di osservatori. 5. La commissione d'inchiesta per l'incidente formata dalla Parte contraente sul territorio della quale ha avuto luogo l'incidente permetterà al rappresentante accreditato della Parte contraente il cui aeromobile ha subito l'incidente di effettuare, in particolare, l'esame del relitto sul luogo dell'incidente e inoltre, attraverso la commissione per l'inchiesta, di effettuare l'interrogatorio di testimoni oculari e di altri testimoni allo scopo di ottenere informazioni relative alle circostanze dell'incidente e la piena disponibilità di tutte le informazioni e le prove e di fare le riproduzioni autentiche di tutti i documenti che riguardano le circostanze dell'incidente. 6. La Parte contraente che conduce l'inchiesta sull'incidente dovrà nel più breve tempo possibile fornire all'altra Parte contraente una relazione sulle circostanze dell'incidente e le conclusioni della commissione d'inchiesta.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-08-25;901#art-a-xvi

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