Accordo

Art. XVIII

In vigore dal 18 mar 1976
Articolo XVIII Il presente accordo entrerà in vigore il giorno dopo lo scambio delle note con le quali le due Parti contraenti avranno comunicato il compimento delle loro reciproche formalità interne. IN FEDE DI CHE i sottoscritti plenipotenziari debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente accordo ed apposto i rispettivi sigilli. FATTO a Roma il 7 giugno 1974 in doppio originale, nelle lingue italiana e tedesca entrambi i testi facendo egualmente fede. Per il Governo della Repubblica democratica tedesca WINKLER Per il Governo della Repubblica italiana SANTINI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-08-25;901#art-a-xviii

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