Accordo
Art. XVIII
In vigore dal 18 mar 1976
Articolo XVIII
Il presente accordo entrerà in vigore il giorno dopo lo scambio
delle note con le quali le due Parti contraenti avranno comunicato il compimento delle loro reciproche formalità interne.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti plenipotenziari debitamente
autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente accordo ed apposto i rispettivi sigilli.
FATTO a Roma il 7 giugno 1974 in doppio originale, nelle lingue
italiana e tedesca entrambi i testi facendo egualmente fede.
Per il Governo
della Repubblica democratica tedesca
WINKLER
Per il Governo
della Repubblica italiana
SANTINI
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-08-25;901#art-a-xviii