Accordo
Art. XIII
31 / 36In vigore dal 18 mar 1976
Articolo XIII
Qualora sorga una controversia fra le Parti contraenti in merito
all'interpretazione o applicazione del presente accordo, le Parti contraenti cercheranno di risolverla attraverso negoziati diretti fra le loro autorità aeronautiche. Se queste ultime non riescono a raggiungere un accordo, la controversia sarà risolta attraverso i canali diplomatici delle Parti contraenti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-08-25;901#art-a-xiii