Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittimaCapo III

Art. 27

Istituti scientifici riconosciuti.

In vigore dal 22 mag 1977
Ai fini dell'applicazione dell', terzo comma, e dell', ultimo comma, della legge, gli istituti di ricerca che esercitano le attività di cui all', terzo comma, sono riconosciuti con decreto del Ministro per la marina mercantile, sentito il parere della commissione consultiva centrale per la pesca marittima.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-02;1639#art-rel-27

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Istituti scientifici riconosciuti. (Art. 27 Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima.) — Testo vigente | Portale Normativo